La Convenzione Quadro ex art. 14 del D.Lgs. 276/2003 permette alle aziende soggette agli obblighi della Legge 68/1999 di assolvere alla quota d’obbligo.
Si tratta di un accordo a tre (o quattro) parti: il datore di lavoro, la Provincia/Regione (Ufficio Collocamento Mirato) e la cooperativa sociale di tipo B .
Il lavoratore disabile viene assunto dalla cooperativa che lo inserisce nel proprio ciclo produttivo tutelato, ma viene conteggiato nella quota d’obbligo dell’azienda committente (coprendo l’assunzione diretta). L’azienda ottiene l’adempimento dell’obbligo senza dover modificare la propria organizzazione interna.
